(massima n. 1)
Il momento consumativo del reato di violazione di sigilli può essere desunto non soltanto facendo ricorso ad elementi indiziari, ma anche a considerazioni logiche, fatti notori e massime di esperienza, in particolare potendosi presumere che tale momento coincida con quello dell'accertamento, salva l'esistenza di ipotesi anomale e particolari, oggetto di prova rigorosa, idonee ad intaccare tale presunzione e che rendano almeno dubbia l'epoca di commissione del fatto.