(massima n. 1)
Il delitto di cui all'art. 349 cod. pen. si perfeziona con qualsiasi condotta idonea a eludere l'obbligo di immodificabilitą del bene, pur in assenza di sigilli o segni esteriori dell'avvenuto sequestro, sempre che l'autore del fatto sia stato comunque edotto del vincolo posto sul bene. (Fattispecie in cui l'imputato era stato nominato custode del bene sottoposto a sequestro).