(massima n. 1)
La responsabilità del custode nel reato di violazione di sigilli, prevista dall'art. 349, comma 2, cod. pen., non può essere addebitata in via oggettiva o colposa; essa richiede la prova del dolo, che può configurarsi anche come dolo eventuale quando il custode omette di avvisare tempestivamente l'autorità giudiziaria della violazione ad opera di terzi, non potendo invocare negligenza o trascuratezza per discolparsi.