(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 510 c.c., l'accettazione con beneficio d'inventario fatta da uno dei chiamati all'ereditą giova anche agli altri chiamati, mentre non opera a favore di chi, mediante accettazione espressa, tacita o presunta, abbia gią acquistato la qualitą di erede puro e semplice al momento di detta accettazione beneficiata.