(massima n. 1)
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62. n. 4, cod. pen., la valutazione della speciale tenuitą deve riguardare il solo aspetto del danno patrimoniale cagionato, non assumendo per contro rilievo altri parametri, significativi della gravitą della vicenda nel suo complesso, che invece rilevano ai fini del riconoscimento della attenuante speciale di cui all'art. 323-bis cod. pen.(Fattispecie in tema di peculato).