Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 22266 del 1 agosto 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La legittimazione generale all'azione di nullità prevista dall'art. 1421 c.c. non esime l'attore dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire secondo le norme generali e con riferimento all'art. 100 c.p.c. Tale azione non può essere proposta sotto la specie di un fine generale di attuazione della legge e non può il giudice rilevare d'ufficio la nullità ove la pronunzia di questa non sia rilevante per la decisione della lite. L'interesse ad agire deve necessariamente avere carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva, assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, viceversa restando escluso ove il giudizio sia strumentale alla soluzione di questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche.

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