(massima n. 1)
Il principio della rilevabilità di ufficio della nullità del contratto, posto dall'art. 1421 c.c., deve essere coordinato con le disposizioni processuali che precludono alla Corte di Cassazione la possibilità di svolgere nuovi accertamenti di fatto. Pertanto, la nullità negoziale può essere rilevata in cassazione solo se i relativi fatti costitutivi siano stati allegati nel corso del giudizio di merito.