(massima n. 1)
La domanda di accertamento della nullità di un negozio proposta per la prima volta in appello è inammissibile ex art. 345, comma 1, c.p.c., salvo il potere-dovere del giudice del gravame di rilevare d'ufficio ogni possibile causa di nullità e convertirla in eccezione di nullità. Pertanto, il detto giudice non può limitarsi a dichiarare l'inammissibilità per novità della domanda di nullità, ma deve esaminare il merito della questione in seguito alla conversione della domanda in eccezione di nullità.