(massima n. 1)
La mancata rilevazione di una nullitā in sede di giudizio di cassazione, pur in presenza della emersione delle condizioni di fatto e di diritto rivelatrici della sua possibile sussistenza, impedisce la sua rilevabilitā al giudice di rinvio e, di conseguenza, nel successivo giudizio di legittimitā introdotto contro la sua decisione, in ragione della natura chiusa del giudizio di rinvio, in cui il giudice designato dalla pronuncia di cassazione č vincolato al rispetto del principio di diritto da questa formulato, ed č tenuto a farne applicazione con l'unico limite rappresentato dallo ius superveniens.