(massima n. 1)
Il giudice può rilevare d'ufficio la nullità di un contratto, a norma dell'art. 1421 c.c., anche ove il vizio non sia stato espressamente dedotto dalle parti, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione. Tale rilevazione è obbligatoria purché non sussista una "ragione più liquida" per il rigetto della domanda, e costituisce indicazione alle parti del vizio riscontrato, la cui effettiva dichiarazione avviene previo accertamento nella motivazione o nel dispositivo della sentenza.