Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 24749 del 16 settembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Il giudice può rilevare d'ufficio la nullità di un contratto, a norma dell'art. 1421 c.c., anche ove il vizio non sia stato espressamente dedotto dalle parti, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione. Tale rilevazione è obbligatoria purché non sussista una "ragione più liquida" per il rigetto della domanda, e costituisce indicazione alle parti del vizio riscontrato, la cui effettiva dichiarazione avviene previo accertamento nella motivazione o nel dispositivo della sentenza.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.