(massima n. 1)
La nullità del contratto per contrasto con norme imperative costituisce eccezione in senso lato, come tale rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (art. 1421 c.c.). Questa nullità può derivare anche dalla violazione di disposizioni regolamentari emesse da autorità amministrative (come la Banca d'Italia), qualora queste disposizioni integrino norme imperative per il contenimento dei rischi e l'organizzazione interna degli enti creditizi.