Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 17114 del 20 giugno 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La nullità di un atto o contratto deve risultare ex actis, ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, essendo i poteri ufficiosi del giudice limitati al rilievo della nullità e non intesi perciò ad esonerare la parte dall'onere probatorio gravante su di essa.

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