Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 15821 del 6 giugno 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La nullitą di un contratto per violazione della normativa antitrust deve essere tempestivamente dedotta e provata in giudizio dalla parte interessata; se tale nullitą viene sollevata solo nella fase d'appello o nelle conclusioni dell'appello stesso, le preclusioni probatorie sono gią maturate e il motivo risulta inammissibile.

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