(massima n. 1)
Ai fini della rilevanza della qualifica di pubblico agente dopo la sua cessazione, prevista dall'art. 360 cod. pen., č necessario individuare, con riguardo ai delitti di corruzione, specifici elementi di collegamento tra l'attivitą compiuta dal "corrotto" nell'esercizio della propria funzione pubblica e l'interesse perseguito dal "corruttore", tali da consentire al primo, sebbene non pił in servizio, di soddisfare l'interesse del secondo e di incidere concretamente sulla amministrazione ai fini dell'attuazione del patto corruttivo, in mancanza potendosi configurare la diversa fattispecie di traffico di influenze illecite di cui all'art. 346-bis cod. pen.