(massima n. 3)
In tema di risarcimento dei danni originati dal reato, non trova applicazione il criterio di cui all'art. 1, comma 1-sexies, legge 14 gennaio 1994, n. 20, introdotto dall'art. 1, comma 62, legge 6 novembre 2012, n. 190, a tenore del quale l'entitā del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilitā illecitamente percepita dal dipendente, in quanto tale disposizione concerne il giudizio di responsabilitā amministrativa devoluto alla Corte dei conti.