(massima n. 1)
In tema di concussione, la costrizione consiste nel comportamento del pubblico ufficiale che, abusando delle sue funzioni o dei suoi poteri, agisce con modalità o con forme di pressione tali da non lasciare margine alla libertà di autodeterminazione del destinatario della pretesa illecita, che, di conseguenza, si determina alla dazione o alla promessa esclusivamente per evitare il danno minacciato, sicché non è sufficiente ad integrare il delitto un condizionamento che non si estrinsechi in una forma di intimidazione obiettivamente idonea a determinare uno stato di coercizione psicologica nel soggetto passivo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie concussiva nelle implicite e reiterata minacce ritorsive poste in essere dall'imputata, presidente della sezione misure di prevenzione, nei confronti di un amministratore giudiziario dalla stessa nominato, per effetto delle quali questi aveva ripianato la cospicua esposizione debitoria di lei verso un esercizio commerciale).