(massima n. 1)
Il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche di cui all'art. 316-ter c.p. si differenzia da quello di truffa aggravata ex art. 640-bis c.p. per la mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi, della induzione in errore del soggetto erogatore, che invece connota la truffa. Nel caso della indebita percezione (fattispecie qualificata come residuale), il soggetto erogatore č chiamato esclusivamente ad operare una presa d'atto dell'esistenza della formale dichiarazione da parte del privato del possesso dei requisiti autocertificati (come il ricorrente ritiene essersi in concreto verificato) e non anche a compiere un'autonoma attivitā di accertamento.