(massima n. 1)
Non integra il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche di cui all'art. 316-ter cod. pen. l'indebita ritenzione di contributi pubblici legittimamente percepiti, assumendo rilevanza penale solo il loro indebito conseguimento. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'omessa comunicazione di cause sopravvenute di decadenza dal contributo regolarmente percepito può configurare il delitto di malversazione di cui all'art. 316-bis cod. pen., ove l'erogazione sia stata subordinata ad un vincolo di destinazione).