Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 26374 del 3 giugno 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

Integra il delitto di partecipazione ad associazioni con finalitā di terrorismo, di cui all'art. 270-bis cod. pen., la condotta dell'agente volta alla sistematica diffusione verso terzi di informazioni provenienti da fonti, anche di accesso limitato, sicuramente riferibili al gruppo terroristico e attinenti alla vita di questo, in quanto sintomatica dello stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione. (Fattispecie in cui i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente sono stati desunti dall'intrattenimento di contatti via "Telegram" con soggetti aderenti alla medesima ideologia "jihadista", dalla espressa manifestazione della volontā di compiere atti di natura terroristica e, soprattutto, dalla diffusione di materiali propagandistici riservati, appositamente predisposti da organizzazioni direttamente facenti capo all'"Isis").

(massima n. 2)

In tema di autorizzazione all'effettuazione di intercettazioni telefoniche, le informazioni confidenziali acquisite dagli organi di polizia giudiziaria determinano l'inutilizzabilitā delle intercettazioni, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 267, comma 1-bis e 203, comma 1-bis, cod. proc. pen., soltanto qualora esse rappresentino l'unico elemento oggetto di valutazione ai fini degli indizi di reitā, mentre il loro utilizzo č legittimo per avviare l'attivitā investigativa o per estenderne l'ambito alla ricerca di ulteriori elementi. (Rigetta, Trib. Libertā Napoli, 11/02/2025)

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