(massima n. 1)
In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, non č manifestamente irragionevole la mancata previsione, all'art. 90 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, della possibilitā di accedere all'istituto nei processi pendenti dinanzi alla Corte di cassazione relativi ai reati inseriti nel catalogo di cui all'art. 550, comma 2, cod. proc. pen. dall'art. 32, comma 1, lett. a), del citato decreto, essendo inapplicabile nel giudizio di legittimitā il previsto "iter" alternativo alla celebrazione del processo, non essendovi sul punto una specifica norma transitoria e non trovando applicazione il principio di retroattivitā della "lex mitior" di cui all'art. 2 cod. pen., in ragione della natura mista, sostanziale e processuale, dell'istituto.