(massima n. 1)
Pur essendo, a seguito della c.d. riforma Cartabia (D.Lgs. n. 150/2022), oggi in astratto ammissibile la sospensione del processo con messa alla prova anche per il delitto di cui all'art. 5, D.Lgs. n. 74/2000, detto istituto non è applicabile per la prima volta in sede di legittimità non solo (e non tanto) per l'assenza di un'istanza ad hoc da parte dell'imputato, ma anche, e soprattutto, perché, quand'anche detta istanza fosse stata formalizzata, non avrebbe potuto essere accolta perché il beneficio dell'estinzione del reato, connesso all'esito positivo della prova, presuppone lo svolgimento di un "iter" processuale alternativo alla celebrazione del giudizio.