Cassazione penale Sez. III sentenza n. 32454 del 28 giugno 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

La praticabilitą della sospensione con messa alla prova nei reati edilizi, formalmente ricompresi nella cornice edittale che consente l'applicazione dell'istituto, passa obbligatoriamente per l'eliminazione delle conseguenze dannose dei reati in questione, id est per la preventiva e spontanea demolizione dell'abuso edilizio ovvero per la sua riconduzione alla legalitą urbanistica ove ricorrano i presupposti per la cd. sanatoria di (doppia) conformitą.

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