(massima n. 1)
La concessione del beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi dell'art. 168 bis c.p., č rimessa al potere discrezionale del giudice e postula un giudizio volto a formulare una prognosi positiva riguardo all'efficacia riabilitativa e dissuasiva del programma di trattamento proposto e alla gravitā delle ricadute negative sullo stesso imputato in caso di esito negativo.