(massima n. 1)
Se il giudice della cognizione ha omesso di stabilire il termine per adempiere, il Pubblico ministero deve previamente investire il giudice dell'esecuzione della fissazione di detto termine prima di poter chiedere la revoca della sospensione condizionale della pena (qualora non sia gią decorso il termine di cinque o due anni ex art. 163 c.p.), mentre il giudice dell'esecuzione, nel contraddittorio delle parti, deve stabilire, se richiesto, il termine di cui all'art. 165, comma 6, c.p. o accertare se il termine di cui al citato art. 163 sia maturato.