Cassazione penale Sez. III sentenza n. 45734 del 12 luglio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

L'oblazione "processuale" prevista dall'art. 162 cod. pen., concernente le contravvenzioni punibili originariamente con la sola pena dell'ammenda, a differenza di quella facoltativa ex art. 162-bis cod. pen., costituisce un diritto soggettivo dell’imputato, sicché il giudice ha esclusivamente il potere di verificare le condizioni "formali" che ne legittimano l'ammissione ed è obbligato a consentirla, dichiarando estinto il reato dopo l'avvenuto pagamento della somma. Al contrario, quella "facoltativa" ex art. 162- bis cod. pen., concernente le contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, oltre a non essere consentita nei casi previsti dal comma terzo dell'anzidetta disposizione, è subordinata all'esercizio favorevole del potere discrezionale del giudice, il quale può respingerla avuto riguardo alla gravità del fatto.

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