(massima n. 1)
L'oblazione "processuale" prevista dall'art. 162 cod. pen., concernente le contravvenzioni punibili originariamente con la sola pena dell'ammenda, a differenza di quella facoltativa ex art. 162-bis cod. pen., costituisce un diritto soggettivo dell’imputato, sicché il giudice ha esclusivamente il potere di verificare le condizioni "formali" che ne legittimano l'ammissione ed è obbligato a consentirla, dichiarando estinto il reato dopo l'avvenuto pagamento della somma. Al contrario, quella "facoltativa" ex art. 162- bis cod. pen., concernente le contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, oltre a non essere consentita nei casi previsti dal comma terzo dell'anzidetta disposizione, è subordinata all'esercizio favorevole del potere discrezionale del giudice, il quale può respingerla avuto riguardo alla gravità del fatto.