(massima n. 1)
In tema di cause di estinzione del reato, il rinvio della trattazione del processo ad una successiva udienza, disposto su richiesta dell'imputato o del suo difensore, comporta la sospensione dei termini di prescrizione, ai sensi dell'art. 159, comma primo, n. 3), cod. pen., quand'anche in quella stessa udienza sia stata svolta attivitą istruttoria o processuale. (Fattispecie relativa a rinvio disposto su richiesta del difensore, all'esito di udienza nella quale, dopo lo svolgimento di una parte dell'istruttoria dibattimentale, avrebbe dovuto procedersi all'esame dell'imputato).