(massima n. 1)
In base all'art. 157, comma 7, cod. pen., la prescrizione del reato è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato. La rinuncia deve essere esplicita e formale e non può essere dedotta implicitamente da condotte o dichiarazioni indirette. Un mero comportamento processuale, come la proposizione di un ricorso per cassazione, non è sufficiente a configurare una rinuncia alla prescrizione.