Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2114 del 8 novembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In base all'art. 157, comma 7, cod. pen., la prescrizione del reato è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato. La rinuncia deve essere esplicita e formale e non può essere dedotta implicitamente da condotte o dichiarazioni indirette. Un mero comportamento processuale, come la proposizione di un ricorso per cassazione, non è sufficiente a configurare una rinuncia alla prescrizione.

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