(massima n. 1)
La rinuncia alla prescrizione č un diritto personalissimo riservato all'imputato e non rientra, pertanto, nel novero degli atti processuali che possono essere compiuti dal difensore. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto valida la rinuncia scritta alla prescrizione, autenticata dal difensore d'ufficio privo di procura speciale e depositata in assenza dell'imputato, in relazione al quale non vi era prova di avvenuta notifica del decreto di citazione a giudizio).