(massima n. 1)
In tema di ricorso per cassazione, l'ammissibilitą dell'impugnazione riguardante la statuizione concernente le spese relative all'azione civile non consente, in caso di ritenuta inammissibilitą dei motivi attinenti alla responsabilitą penale, di rilevare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza di secondo grado, ostandovi l'autonomia del rapporto processuale afferente ai capi della sentenza concernenti la responsabilitą penale rispetto a quello riguardante l'azione civile.