(massima n. 1)
In ordine al reato di abusivo esercizio della professione di avvocato, esso si prescrive decorso il termine massimo pari a sette anni e sei mesi nei quali non si ricomprendono i periodi di sospensione idonei a far ritenere non ancora maturato il termine di prescrizione. Dunque, se non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare l'insussistenza del fatto-reato e la estraneitą ad essa dell'imputato, ove ne ricorrano i presupposti deve dichiararsi l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione.