(massima n. 1)
Il ricorrente che, nel giudizio di cassazione, invochi la prescrizione del reato, assumendo, per la prima volta in detta sede, che la data di consumazione č antecedente a quella contestata, ha l'onere di riscontrare le sue affermazioni, fornendo elementi incontrovertibili, idonei da soli a confermare che il reato risulta stato consumato in data anteriore e insuscettibili di essere smentiti da altri elementi di prova acquisiti al processo.