(massima n. 1)
In tema di stupefacenti, nel caso di detenzione di sostanze di diverso tipo, č legittima l'esclusione della fattispecie di lieve entitā, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, motivata con la gravitā complessiva del fatto, ove sia maturata la prescrizione in relazione alla detenzione di alcune soltanto di esse, concernendo le modalitā e le circostanze del fatto, suscettibili di valutazione negativa, anche la condotta detentiva prescritta.