(massima n. 2)
La morte dell'imputato, intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza, comporta la cessazione sia del rapporto processuale in sede penale che del rapporto processuale civile inserito nel processo penale, con la conseguenza che le eventuali statuizioni civilistiche restano caducate "ex lege" senza la necessitā di una apposita dichiarazione da parte del giudice penale. Ne deriva che, in tale ipotesi, č preclusa agli eredi dell'imputato la possibilitā di impugnare, in luogo del "de cuius", le suddette statuizioni, non potendo essi avvalersi del disposto di cui all'art. 574 cod. proc. pen. (il quale riserva la possibilitā di impugnazione al solo imputato), e neppure potendo trovare applicazione in loro favore l'art. 578 cod. proc. pen. riferendosi questo soltanto all'eventualitā di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione. Tale disciplina manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, lasciando essa aperta la possibilitā, per gli eredi dell'imputato, di far comunque valere le proprie ragioni nella sede civilistica, ove in tale sede venga rinnovata la pretesa risarcitoria da parte dei danneggiati dal reato.