(massima n. 1)
Affinché sorga la responsabilitą del depositario per i danni alla cosa depositata (nella specie, natante da riparare) non č necessario un espresso accordo in virtł del quale questi si impegni formalmente a custodirla, ma č sufficiente la mera consegna di essa (con la conseguente sottoposizione alla propria sfera di influenza e di controllo), non accompagnata da manifestazioni di volontą volte a limitare ad escludere la responsabilitą ex recepto.