Cassazione penale Sez. I sentenza n. 15612 del 9 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di differimento dell'esecuzione della pena per grave infermitā fisica, il giudice, per valutare l'incompatibilitā tra il regime detentivo e le condizioni di salute del condannato o la natura inumana e degradante della detenzione, č tenuto ad accertare se le condizioni di salute del condannato possano essere adeguatamente preservate all'interno dell'istituto di pena o in centri clinici penitenziari e se siano compatibili con le finalitā rieducative della pena, nel contesto di un trattamento rispettoso del senso di umanitā, alla luce della sua durata, dell'etā del condannato e della pericolositā sociale dello stesso. II Tribunale di sorveglianza, pertanto, non puō valutare la concedibilitā o meno dei benefici di cui agli artt. 147 cod. pen. e 47-ter Ord.pen. sulla base solo di una generica affermazione di "non incompatibilitā" delle condizioni di salute con la detenzione in carcere, espressa altresė senza il supporto di un parere medico, ma deve accertare positivamente la loro compatibilitā, anche con riferimento al rispetto della finalitā rieducativa della pena e del diritto ad un trattamento dignitoso e non inumano, fondando tale accertamento su dati tecnici oggettivi, e se necessario disponendo un'apposita perizia.

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