(massima n. 1)
In tema di differimento facoltativo della pena ovvero di concessione della detenzione domiciliare per grave infermitą, il giudice deve valutare se, tenuto conto della natura dell'infermitą e, in caso di prognosi infausta a breve scadenza, della ridotta aspettativa di vita, l'espiazione della pena appaia contraria al senso d'umanitą per le eccessive sofferenze da essa derivanti, ovvero priva di significato rieducativo in conseguenza dell'impossibilitą di proiettare nel futuro gli effetti della sanzione sul condannato.