(massima n. 1)
In tema di differimento facoltativo della pena detentiva per grave infermitā fisica, č necessario un bilanciamento tra l'esigenza del condannato di ricevere adeguate cure e le esigenze di sicurezza della collettivitā. La malattia deve essere tale da mettere in pericolo la vita o causare rilevanti conseguenze dannose, esigendo un trattamento che non sia facilmente attuabile in detenzione.