(massima n. 1)
In tema di differimento della pena per gravi motivi di salute, anche nella forma di detenzione domiciliare surrogatoria ai sensi dell'art. 147, comma primo, n. 2), cod. pen., il Tribunale di sorveglianza deve considerare, in concreto, le condizioni di salute del detenuto, la tipologia di cure necessarie e l'incidenza dell'ambiente carcerario sul peculiare quadro clinico, non potendo limitarsi alla valutazione astratta del quadro patologico e dei presidi sanitari disponibili all'interno della struttura carceraria.