(massima n. 1)
La detenzione domiciliare speciale per madri di prole di età non superiore a dieci anni può essere disposta fin dal principio dell'esecuzione della pena in caso di pericolo di recidiva o fuga, prescindendo dall'irrogazione iniziale di pena intramuraria, anche per condanne elevate e pene dell'ergastolo, purché il domicilio sia idoneo e non sussistano condizioni di particolare gravità in ordine alla pericolosità e al trattamento delle cure necessarie per eventuali patologie della condannata.