(massima n. 2)
L'aggravante prevista dai commi quarto e quinto dell'art. 416 bis c.p. è costituita dalla disponibilità delle armi, cioè da una situazione di fatto che non coincide con i fatti di illegale detenzione e porto; non solo perchè la disponibilità non necessariamente corrisponde all'attuale ed effettiva detenzione, e tanto meno al porto, ma anche e soprattutto perchè essa può riguardare perfino armi legalmente detenute, sicchè l'armamento del sodalizio criminoso viene in considerazione, ai fini dell'aggravante del reato associativo, come semplice e oggettiva situazione di fatto, indipendentemente dalla sua eventuale e intrinseca illiceità penale. L'aggravante si estende anche a coloro che, partecipando all'associazione, non ne abbiano la diretta disponibilità o l'immediato possesso essendo sufficiente che anche taluno soltanto dei componenti ne abbia la disponibilità purchè le armi si intendano a disposizione dei compartecipi del gruppo ed anche se le armi non siano stati esattamente individuate, ma la loro disponibilità sia ragionevolmente desunta da disposte intercettazioni telefoniche o da commessi fatti di sangue.