Cassazione penale Sez. V sentenza n. 49286 del 12 settembre 2023

(6 massime)

(massima n. 1)

In tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purchè la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato.

(massima n. 2)

L'aggravante prevista dai commi quarto e quinto dell'art. 416 bis c.p. è costituita dalla disponibilità delle armi, cioè da una situazione di fatto che non coincide con i fatti di illegale detenzione e porto; non solo perchè la disponibilità non necessariamente corrisponde all'attuale ed effettiva detenzione, e tanto meno al porto, ma anche e soprattutto perchè essa può riguardare perfino armi legalmente detenute, sicchè l'armamento del sodalizio criminoso viene in considerazione, ai fini dell'aggravante del reato associativo, come semplice e oggettiva situazione di fatto, indipendentemente dalla sua eventuale e intrinseca illiceità penale. L'aggravante si estende anche a coloro che, partecipando all'associazione, non ne abbiano la diretta disponibilità o l'immediato possesso essendo sufficiente che anche taluno soltanto dei componenti ne abbia la disponibilità purchè le armi si intendano a disposizione dei compartecipi del gruppo ed anche se le armi non siano stati esattamente individuate, ma la loro disponibilità sia ragionevolmente desunta da disposte intercettazioni telefoniche o da commessi fatti di sangue.

(massima n. 3)

Il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si consuma nel momento in cui il soggetto entra a far parte dell'organizzazione criminale, senza che sia necessario il compimento, da parte dello stesso, di specifici atti esecutivi della condotta illecita programmata, poichè, trattandosi di reato di pericolo presunto, per integrare l'offesa all'ordine pubblico è sufficiente la dichiarata adesione al sodalizio, con la c.d. messa a disposizione, che è di per sè idonea a rafforzare il proposito criminoso degli altri associati e ad accrescere le potenzialità operative e la capacità di intimidazione e di infiltrazione del sodalizio nel tessuto sociale.

(massima n. 4)

La condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua messa a disposizionè in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi.

(massima n. 5)

La prova della partecipazione all'associazione di stampo mafioso può essere desunta, con metodo logico-induttivo, anche dall'accertata sussistenza di un rapporto gerarchico dell'interessato rispetto ai soggetti ritenuti sicuramente partecipi del sodalizio.

(massima n. 6)

Sussistono i gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso, nel caso di specie di ndrangheta, ove, nel corso di una riservata conversazione, oggetto di captazione ambientale, tra componenti qualificati dal sodalizio e a conoscenza dell'organigramma criminale, taluno sia indicato come attualmente associato con la specificazione della carica (Vangelista) e del ruolo esercitato (maestro di buon ordine), cioè di conciliatore di conflitti interni al gruppo.

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