Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 12459 del 11 maggio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo ha come presupposto indispensabile che il rapporto si sia svolto unicamente fra colui che ha fatto e colui che ha ricevuto la promessa, alla quale il terzo è rimasto estraneo; per l'effetto, se il terzo è indicato come destinatario dell'adempimento dell'obbligazione o per la natura e l'oggetto del negozio partecipi alla formazione di esso, prestando il proprio consenso alla stipulazione, non può configurarsi l'istituto regolato dall'art. 1381 c.c..

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