(massima n. 1)
La sentenza č nulla per violazione degli artt. 112 e 132, n. 4, c.p.c. se la Corte d'Appello, limitandosi a enunciare principi astratti, non prende in esame né si pronuncia specificamente sui motivi di gravame sollevati dall'appellante. In particolare, č necessario che il giudice di secondo grado esamini e risponda alle contestazioni formulate dall'appellante in relazione alla configurabilitā della promessa del fatto del terzo (art. 1381 c.c.) e all'eventuale liquidazione equitativa del danno.