(massima n. 2)
In caso di promessa del fatto del terzo, il promittente assume un'obbligazione di "facere", consistente nell'adoperarsi affinché il terzo tenga il comportamento promesso per soddisfare l'interesse del promissario, ed un'obbligazione di "dare", cioè di corrispondere l'indennizzo nel caso in cui, nonostante si sia adoperato, il terzo si rifiuti di impegnarsi.