Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 16979 del 20 giugno 2024

(3 massime)

(massima n. 1)

La pretesa risarcitoria tende a ricomporre la situazione patrimoniale del danneggiato illegittimamente pregiudicata dall'inadempimento, mentre la domanda di indennizzo ex art. 1381 c.c. è diretta a compensare la lesione degli interessi altrui conseguente al legittimo esercizio di un diritto; pertanto, le due domande sono diverse nella loro causa petendi e non possono essere considerate come alternative o gradate tra loro senza incorrere nella mutatio libelli.

(massima n. 2)

In caso di promessa del fatto del terzo, il promittente assume un'obbligazione di "facere", consistente nell'adoperarsi affinché il terzo tenga il comportamento promesso per soddisfare l'interesse del promissario, ed un'obbligazione di "dare", cioè di corrispondere l'indennizzo nel caso in cui, nonostante si sia adoperato, il terzo si rifiuti di impegnarsi.

(massima n. 3)

La domanda ex art. 1381 c.c. è correlata a una diversa causa petendi rispetto alla domanda originaria basata sull'inadempimento dell'obbligazione principale e può essere dichiarata inammissibile se proposta tardivamente.

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