(massima n. 1)
Il termine di tre mesi per esercitare il diritto di querela decorre dal giorno in cui la persona offesa ha avuto notizia del fatto costituente reato, senza che a tal fine sia sufficiente un mero sospetto. Pertanto il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, conoscenza che può essere acquisita in modo completo soltanto se e quando il soggetto passivo abbia contezza dell'autore e possa, quindi, liberamente determinarsi. Pertanto, ove siano svolti tempestivi accertamenti, indispensabili per la individuazione del soggetto attivo, il termine di cui all'art. 124 cod. pen. decorre, non dal momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del fatto oggettivo del reato, né da quello in cui, sulla base di semplici sospetti, indirizza le indagini verso una determinata persona, ma quando dall'esito di tali indagini, abbia conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva. In sostanza, il termine per la proposizione della querela decorre non dal momento della consumazione del reato bensì da quello in cui la persona offesa ha raggiunto la piena cognizione di tutti gli elementi che consentono la valutazione dell'esistenza del reato.