Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 38306 del 14 giugno 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Posto che è solo l'ordinamento stabilisce i termini entro i quali un diritto può essere esercitato davanti all'autorità giudiziaria, per ciò che concerne la proposizione della querela, il termine è fissato dall'art. 124 c.p., mentre per la denuncia esso non è stabilito. Ne consegue che il momento in cui detti atti sono presentati - momento peraltro non indicato nella sentenza - non può essere, di per sè, dimostrativo dell'attendibilità o meno di chi adisce le vie legali nei confronti di qualcuno, in quanto delinea solo la finestra temporale riconosciuta per la ponderazione dell'esercizio di un diritto che, specie a fronte di un delitto abituale procedibile di ufficio, non prevede termini per richiederne la tutela. Allorchè, invece, il giudice di merito intenda valorizzare il tempo decorso dal reato, rispetto alla presentazione della denuncia o della querela, deve offrire puntuale e specifica motivazione sugli elementi di fatto in forza dei quali giunge alla propria decisione, previo esame della relazione asimmetrica e fiduciaria (o affettiva) tra imputato e persona offesa; delle eventuali ragioni addotte da quest'ultima per pervenire alla propria decisione, e, in ogni caso, della specificità del delitto denunciato quando per esso sia necessario un tempo di elaborazione della scelta i n considerazione delle conseguenze che ne potrebbero derivare per la stessa vittima come, nella specie, il licenziamento.

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