(massima n. 1)
In tema di condizioni di procedibilitą, la volontą punitiva tardivamente manifestata dalla persona offesa in relazione a reati originariamente perseguibili d'ufficio, divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma "Cartabia"), equivale a presentazione della querela, non rilevando la sua tardivitą, in quanto trattasi di irregolaritą afferente a un momento procedimentale anteriore, in cui essa non era richiesta a fini di procedibilitą.