(massima n. 1)
In tema di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, di cui all'art. 388, comma primo, cod. pen., il termine per la proposizione della querela decorre dalla piena consapevolezza, da parte della persona offesa creditrice, del perfezionamento del delitto in tutte le sue componenti, costituite da atti simulati e fraudolenti, ingiunzione di pagamento ed inottemperanza alla scadenza del termine, sicché non è sufficiente la sola conoscenza di alcuni atti di dismissione patrimoniale posti in essere dal debitore, essendo, invece, necessaria la contezza dell'impossibilità di soddisfare il proprio credito.