Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 12655 del 26 febbraio 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

La violazione dell'obbligo di astensione da parte del pubblico ministero non determina una nullitā degli atti, né la inutilizzabilitā degli elementi acquisiti, potendo incidere tale situazione solo sulla attendibilitā delle prove. (In motivazione la Corte ha precisato che il rimedio alla violazione dell'obbligo č costituito dalla richiesta di avocazione delle indagini, ex art. 372, comma primo, cod. proc. pen., ovvero, nei casi previsti dall'art. 53 cod. proc. pen., da quella di sostituzione del magistrato delegato per l'udienza).

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