(massima n. 1)
In tema di concorso di persone nel reato, č sufficiente, per il riconoscimento dell'aggravante comune di cui all'art. 112, comma primo, n. 2), cod. pen., che i concorrenti siano in numero di due, posto che la dizione "persone", indicata dalla norma, include anche il dirigente, il promotore o l'organizzatore dell'attivitā dei correi. (Conf.: n. 2181 del 1994, dep. 1995, Rv. 200416-01).