(massima n. 1)
In caso di concorso di persone nel reato, la confisca per equivalente può essere disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Esclusa ogni forma di solidarietà passiva, il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali.