Cassazione penale Sez. I sentenza n. 34133 del 3 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Il concorso nel reato esige la prova di un contributo partecipativo positivo, morale o materiale, alla condotta criminosa altrui, mentre la connivenza non punibile si realizza quando l'agente mantiene un comportamento meramente passivo, inidoneo a dare un contributo causale alla realizzazione del fatto. Questo contributo può essere anche solo agevolatore o di rinforzo del proposito criminoso del correo.

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