(massima n. 1)
Il concorso nel reato esige la prova di un contributo partecipativo positivo, morale o materiale, alla condotta criminosa altrui, mentre la connivenza non punibile si realizza quando l'agente mantiene un comportamento meramente passivo, inidoneo a dare un contributo causale alla realizzazione del fatto. Questo contributo può essere anche solo agevolatore o di rinforzo del proposito criminoso del correo.